Esame accompagnatore turistico: La responsabilità penale
Continuo (questa pagina segue direttamente Materiali di pronto soccorso) a pubblicare gli appunti che ho preso durante lo studio del programma per l’esame di accompagnatore turistico, Verona 2014, pensando possano essere utili anche ad altri per un veloce ripasso. Le fonti sono varie, includendo il manuale di preparazione all’esame di Giuseppe Castoldi, blog specifici in rete, siti di associazioni e enti, testi normativi, wikipedia, ecc.
5 - ELEMENTI FONDAMENTALI DI MEDICINA DI PRIMO SOCCORSO
5.E La responsabilità penale
Di fronte a un malore o a un incidente, è obbligo del cittadino intervenire, altrimenti compie un reato di omissione di soccorso, punibile penalmente con la reclusione, pena aggravata se dal mancato soccorso deriva un peggioramento della situazione o il decesso dell'infortunato.
In base all'articolo 593 del codice penale il cittadino non è obbligato a intervenire direttamente, soprattutto se non è esperto, ma deve avvertire le autorità predisposte: il numero per le emergenze sanitarie è il 118.
Se il soccorso viene prestato direttamente, il soccorritore lo fa a suo rischio e pericolo. In altre parole, deve cercare di proteggere la sua incolumità e deve anche assumersi la responsabilità del suo intervento. Se per disgrazia il soccorso prestato determinasse un peggioramento della situazione o un decesso, il soccorritore incorrerebbe nei reati di lesioni personali colpose (art. 590 del codice penale) o peggio ancora di omicidio colposo (art. 589), dove il termine "colposo" indica una non volontarietà della conseguenza negativa, di cui tuttavia è responsabile per negligenza o imperizia. Analogamente, solo un medico può somministrare dei farmaci o praticare un'iniezione endovenosa, e solo un infermiere può praticare un'iniezione intramuscolare; chi decide di compiere queste operazioni senza i giusti titoli compie un abuso della professione medica.
L'articolo 54 del codice penale, tuttavia, mitiga i rischi per il soccorritore, stabilendo che non è punibile chi provoca un peggioramento o un decesso dell'infortunato, se opera in "stato di necessità": se l'infortunato è in grave pericolo e non è possibile agire altrimenti, anche un soccorso maldestro o un tentativo di soccorso è preferibile al lasciare l'infortunato a se stesso. Naturalmente, il criterio di stato di necessità è assolutamente soggettivo e viene valutato caso per caso. Inoltre, l'intervento deve essere proporzionale al pericolo.
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inserita il 14/03/2016
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