Cremazione, alcuni dubbi risolti...
Tra le varie opzioni disponibili in caso di morte c’è quella, sempre più diffusa, della cremazione. Diffusa per vari motivi, non ultimo il sovraffollamento esistente in molti cimiteri.
Se le imprese funebri si sono da tempo organizzate, non è così per molte amministrazioni pubbliche, che tardano a recepire le normative nazionali e regionali che regolamentano la conservazione delle ceneri dei defunti (in pratica, è possibile tenere a casa l’urna contenenti le ceneri, e dovrebbe essere a breve possibile pure la dispersione delle stesse in natura).
Ecco quindi che un po’ di luce sull’argomento non fa certo male; grazie alla cortesia del dott. Fabio Fuolega, Segretario della Federazione Italiana per la Cremazione...
Come scegliere la cremazione: vi sono tre possibilità: a) un testamento registrato dal notaio; b) un testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) datato e firmato; c) l’iscrizione ad una Società per la Cremazione (So.Crem).
Procedure da seguire nel momento della morte: a seguito della morte di una persona va effettuata la dichiarazione di morte (entro 24 ore) all’Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso. La dichiarazione di morte può essere resa da un congiunto, da un incaricato, da una persona informata del decesso (ad esempio se la morte è avvenuta per strada e non vi sono parenti o conoscenti) o ancora, se il decesso è avvenuto in ospedale, dal direttore sanitario o da un suo delegato (nel qual caso si chiama avviso di morte). La morte viene certificata dal medico necroscopo, il quale ne attesta le cause compilando un’apposita scheda ISTAT. Quindi, alla dichiarazione di morte vanno allegati tali documenti. Da rilevare che, in caso di morte sospetta viene ovviamente attivata l’Autorità Giudiziaria per i conseguenti accertamenti del caso.
A chi bisogna rivolgersi dopo la morte: gli iscritti alle Società per la Cremazione di solito informano i parenti o degli amici, fornendo loro i recapiti della So.Crem di riferimento. La Federazione Italiana per la Cremazione ha allo studio la possibilità di istituire un’anagrafe nazionale. Attualmente la cosa più semplice da fare, in maniera simile a quanto avviene per altre associazioni come l’AIDO, è tenere sempre con sé un biglietto con scritto ad esempio: "sono iscritto alla So.Crem di .........., in caso di decesso, per favore, informare l’associazione al numero ....".
Dove si effettua la cremazione: in uno dei 46 impianti esistenti nel nostro Paese. Per le località prive di impianti si sceglie quello più vicino territorialmente. Per il Sud Italia c’è un serio problema di impianti, la maggior parte sono nel nord Italia. Nel Veneto a Verona, Venezia, Vicenza, Padova e Treviso. Esiste un impianto anche a Spinea, ma è gestito, caso raro nel nostro Paese, da privati.
Feretri utilizzati per la cremazione: ai sensi dell’articolo 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. La disposizione citata comporta una serie di problemi relativi al legno utilizzato nella costruzione del feretro, alle imbottiture e alle vernici usate per ricoprirlo. Oggi è possibile utilizzare cofani in cellulosa, a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 12 aprile 2007.
Quanto costa la cremazione: la cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale per il quale è stabilita una tariffa ministeriale che attualmente ammonta ad Euro 461,86 + IVA. Molti Comuni, anche sprovvisti di forno, su sollecitazione delle Società per la Cremazione locali, hanno ridotto la tariffa, facendosi carico della parte di riduzione.
Autorizzazione alla cremazione: la cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. Tra gli elementi che consentono l’autorizzazione vi è l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale (Presidente), ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione (So.Crem). L’iscrizione alle So.Crem consente di attestare la volontà del defunto anche in caso di opposizione da parte dei parenti.
Conservazione delle ceneri: oltre che nel cinerario comune e nei loculi cimiteriali, è possibile conservare le ceneri presso la propria abitazione a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato il 23 ottobre 2003 (n. 2957/2003).
Dispersione delle ceneri: la dispersione delle ceneri viene autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. La dispersione è consentita in apposite aree del cimitero (cinerario comune, "giardino del ricordo") o in aree private all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività con fini di lucro. E’ altresì consentita in natura, in mare, nei laghi, nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate dall’Ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.
La situazione nel Paese: a partire dal 2001 (con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) è avvenuta in Italia una trasformazione in senso federale della forma dello Stato. In tal senso, è stata attribuita alle Regioni la potestà legislativa su specifiche materie. Per quanto concerne la cremazione e la dispersione allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali mentre la disciplina di dettaglio spetta alle leggi regionali. Per questo motivo siamo oggi in presenza di una norma nazionale, la Legge 30 Marzo 2001, n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", e di numerose leggi regionali. La situazione è tale per cui oggi la dispersione è consentita solo in alcune Regioni d’Italia e viene effettivamente esercitata solo in alcuni luoghi.
Concludendo: decidere se si vuole farsi cremare prima di tirare le cuoia, e se sospettate che i vostri congiunti non siano d’accordo iscrivetevi ad una società di cremazione per mettere al sicuro le vostre ultime volontà (in caso contrario invece non vale la pena di spendere i soldi della quota annuale). Per quanto riguarda la dispersione, lasciarlo scritto in una sorta di testamento olografo pare essere la soluzione migliore, indicando anche dove si vuole contribuire ad aumentare l’apporto di azoto :)
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inserita il 04/04/2011
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