Esame accompagnatore turistico: Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206
Continuo (questa pagina segue direttamente Legge 10 gennaio 2004, n. 12) a pubblicare gli appunti che ho preso durante lo studio del programma per l’esame di accompagnatore turistico, Verona 2014, pensando possano essere utili anche ad altri per un veloce ripasso. Le fonti sono varie, includendo il manuale di preparazione all’esame di Giuseppe Castoldi, blog specifici in rete, siti di associazioni e enti, testi normativi, wikipedia, ecc.
3 - LEGISLAZIONE TURISTICA
3.I Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare articoli 9 e 10 per quanto riguarda l'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico, con carattere occasionale e temporaneo.
Il decreto disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'UE (art. 1), per i cittadini UE che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a tali qualifiche professionali (art. 2).
Era competente a ricevere le domande e le dichiarazioni e a prendere le decisioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico (art. 5).
Per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie (art. 7).
La libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato UE per esercitarvi la corrispondente professione, o in caso di spostamento del prestatore, che deve però aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi (art. 9).
Il prestatore che si sposti per la prima volta da un altro Stato UE sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata. Alla dichiarazione vanno allegati: un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore; una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato; un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali; una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni; per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali (art. 10).
Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino UE presenta apposita domanda all'autorità competente; questa entro 30 giorni accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato, chiedendo, ove necessario, le eventuali necessarie integrazioni (art. 16).
La domanda è corredata di un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore, una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che da accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato; se necessario, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine (art. 17).
Possono essere adottati criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico (art. 59).
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inserita il 13/03/2016
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