Esame accompagnatore turistico: Regolamento comunitario (CE) n. 1107/2006
Continuo (questa pagina segue direttamente Regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261) a pubblicare gli appunti che ho preso durante lo studio del programma per l’esame di accompagnatore turistico, Verona 2014, pensando possano essere utili anche ad altri per un veloce ripasso. Le fonti sono varie, includendo il manuale di preparazione all’esame di Giuseppe Castoldi, blog specifici in rete, siti di associazioni e enti, testi normativi, wikipedia, ecc.
3 LEGISLAZIONE TURISTICA
3.F Regolamento comunitario (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
Le disposizioni del regolamento si applicano alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto di uno Stato membro, e (limitatamente agli articoli 3, 4 e 10) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo e diretti ad un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il volo è effettuato da un vettore aereo comunitario (art. 1).
Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, o di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione (art. 3), tranne che per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza o se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta (art. 4), nel qual caso il rifiutante informa immediatamente il passeggero delle ragioni ivi sottese e, su richiesta, comunica tali ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta (art. 4).
Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta e all'eventuale accompagnatore viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo (art. 4).
Il vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria (art. 4).
Il gestore aeroportuale designa i punti di arrivo e di partenza presso cui le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possano agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza (art. 5).
Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata, egli trasmette le informazioni in questione almeno trentasei ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito, e al vettore aereo effettivo (art. 6).
Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell’assistenza, a condizione che la richiesta di assistenza sia stata notificata almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata; tale notifica deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo (art. 7), purché la persona interessata si presenti alla registrazione all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (o almeno un’ora prima dell’ora di partenza), e arrivi a un punto designato all'interno del perimetro aeroportuale all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (o almeno due ore prima dell’ora di partenza) (art. 6).
Spetta al gestore aeroportuale garantire, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta l’assistenza; il gestore può fornire direttamente l'assistenza o, in alternativa, mantenendo la propria responsabilità, può subappaltare tale fornitura di servizi a una o più parti (art. 9). Per finanziare tale assistenza, il gestore aeroportuale può, su una base non discriminatoria, applicare un diritto specifico ai vettori aerei che utilizzano l’aeroporto (art. 9).
I vettori aerei e i gestori aeroportuali si occupano della formazione specifica del proprio personale (art. 11).
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inserita il 11/03/2016
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