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Esame accompagnatore turistico: Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79

Continuo (questa pagina segue direttamente Convenzione A.I.H. – F.U.A.V. del 1979) a pubblicare gli appunti che ho preso durante lo studio del programma per l’esame di accompagnatore turistico, Verona 2014, pensando possano essere utili anche ad altri per un veloce ripasso. Le fonti sono varie, includendo il manuale di preparazione all’esame di Giuseppe Castoldi, blog specifici in rete, siti di associazioni e enti, testi normativi, wikipedia, ecc.

 

3 - LEGISLAZIONE TURISTICA

3.C Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" così come modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza 80/2012

Nota: molti degli articoli del Decreto legislativo 79/2011 sono stati dichiarati illegittimi per "eccesso di delega" con sentenza 5 aprile 2012 n. 80 della Corte Costituzionale.

  • Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, e di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica (art. 4).
  • Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di impresa turistica nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati (art. 5).
  • Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati (art. 6).
  • Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative (art. 19).
  • Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia; essi sono: turismo della montagna; turismo del mare; turismo dei laghi e dei fiumi; turismo della cultura; turismo religioso; turismo della natura e faunistico; turismo dell'enogastronomia; turismo termale e del benessere; turismo dello sport e del golf; turismo congressuale; turismo giovanile; turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale; turismo delle arti e dello spettacolo (art. 22).
  • Presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni no-profit, banche, società finanziarie; risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati; parte della quota destinata allo Stato con l'8 per mille (art. 27).
  • Si dice organizzatore di viaggio il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; intermediario il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; turista l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario (art. 33).
  • I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo (art. 34).
  • Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi (art. 35).
  • Il contratto contiene, tra l'altro: destinazione, durata, date; estremi dell'organizzatore; prezzo del pacchetto turistico e modalità della sua revisione; importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione; estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista; informazioni sui trasporti; informazioni sugli alberghi; itinerario e visite, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo; termini per reclami e/o rinuncie (art. 36).
  • L'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno (art. 37).
  • Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto, tra l'altro, la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli (art. 38).
  • Le informazioni contenute nell'opuscolo informativo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità (art. 38).
  • Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario, e paghi le spese eventualmente derivanti dalla cessione (art. 39).
  • La revisione del prezzo forfetario è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato, non avvenga negli ultimi 20 giorni prima della partenza e non sia superiore al 10% (art. 40).
  • Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario, che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista; questi ha diritto di recedere, ma deve comunicare comunque la sua scelta entro due giorni lavorativi (art. 41).
  • In caso di recesso, il turista ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta; ha inoltre diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, ma non nei casi di forza maggiore o di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (art. 42).
  • In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità (art. 43). Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in 3 anni dalla data del rientro del turista (art. 44), mentre il diritto al risarcimento del danno diverso si prescrive in 1 anno dal rientro del turista e può sottostare a limitazioni convenute dalle due parti (art. 45).
  • L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dal risarcimento dei danni quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore; apprestano però con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio (art. 46).
  • Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere anche un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta (art. 47).
  • Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro (art. 49).
  • L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni; possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo (art. 50).
  • Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al 2 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria (art. 51).
  • Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto alle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo (art. 55).
  • La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale; ha inoltre lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore (art. 56).
  • L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che autonomamente svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali (art. 57).
  • Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia ha lo scopo di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale; è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato o da loro rappresentanti (art. 58).
  • Vengono istituite le attestazioni di eccellenza turistica "Maestro di cucina italiana" (da attribuire, ogni anno, ad imprese della ristorazione italiana), "Maestro dell'ospitalità italiana" (da attribuire, ogni anno, ad imprese alberghiere) (art. 59) e la "Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia" (art. 60).

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inserita il 04/08/2015
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